Regolamento d'Istituto (stralcio)
CAPO VI
ALUNNI
Art. 6 – REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI
-adattamenti ed allegati-
(formulato ai sensi dell'art. 328 del D.L. 297/94 , ai sensi del D.P.R. n.249 del 24/06/1998
e del D.P.R.n.235 del 21 novembre 2007, nonché della nota del MIUR 31.07.2008)
Premessa
La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.
E' luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione di competenze e allo sviluppo della coscienza critica.
In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire agli studenti la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.
Le sanzioni disciplinari in esso contenute, quindi, si ispirano a principi di gradualità, proporzionalità e giustizia, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica ( DPR, Art. 4, comma 2).
comma 1 ) mancanze disciplinari e relative sanzioni
Si configurano mancanze disciplinari da parte degli alunni i seguenti comportamenti;
MANCANZA DISCIPLINARE |
TIPOLOGIA DELLA SANZIONE |
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Presentarsi alle lezioni sistematicamente in ritardo, non assolvere agli impegni di studio, vestitirsi in modo indecoroso e/o sprovvisti del materiale scolastico. |
Ammonizione privata o in classe: è adottata dal docente |
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Mancanza di rispetto nei confronti del Dirigente scolastico, di tutto il personale e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile. |
Annotazione disciplinare (nota), apposta sul registro di classe: è adottata dal docente o dal dirigente scolastico. |
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Portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività, oggetti personali costosi e materiali pericolosi, che denotano imprudenza ed espongono a rischi e a responsabilità gravi, o sono estranei all'attività scolastica. |
Ammonizione privata o in classe ( adottata dal docente) e/o attività supplementare in attività di volontariato. |
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Assentarsi da scuola senza giustificato motivo( ad esempio il giorno successivo ad una gita scolastica ) |
Obbligo da parte di un genitore di giustificare personalmente lo studente. |
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Avere comportamenti scorretti durante le visite istruttive, o mentre si partecipa a manifestazioni pubbliche interne o esterne(cinema, teatro…) |
A seconda della gravità, dall'ammonizione privata all'esclusione dallo scrutinio finale. |
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Spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula o nell'edificio. |
Ammonizione privata o in classe: è adottata dal docente. |
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Giocare o chiacchierare disturbando, o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche o durante gli spostamenti nell'edificio o all'esterno. |
Ammonizione privata o in classe: è adottata dal docente. |
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Rifiutarsi di eseguire i compiti assegnati e disattendere ai propri doveri. |
Ammonizione privata o in classe, (è adottata dal docente) e/o attività supplementare di ricerca, elaborazione, e di studio su tematiche di rilevanza sociale o culturale con relativa comunicazione scritta ai genitori |
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Disobbedire a disposizioni impartite dai Docenti, o dai Collaboratori (durante la vigilanza), o dal Dirigente. |
Annotazione disciplinare (nota), apposta sul registro di classe: è adottata dal docente o dal Dirigente scolastico. |
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Utilizzare in modo improprio le attrezzature scolastiche. |
Ammonizione privata o in classe: è adottata dal docente. |
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Utilizzare cellulari, videofonini e analoghe strumentazioni elettroniche durante le lezioni e l'intervallo, senza specifica autorizzazione dell'insegnante e/o del D.S. |
In caso di utilizzo improprio di apparecchi elettronici, il Docente provvederà a prelevarlo e a consegnarlo in Presidenza. Sarà cura di un genitore ritirarlo. Dopo il terzo ritiro, il cellulare (o lo strumento elettronico in questione) verrà trattenuto sino al termine dell'anno scolastico. Nel caso lo studente si rifiuti di consegnare il cellulare, è prevista la sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a 5 giorni (provvedimento adottato dal C.d C). Si prega di prendere visione della nota N° 1. |
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Sporcare intenzionalmente o danneggiare i locali, gli arredi e gli oggetti personali. |
Sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai 15 giorni: è adottata dal Consiglio di Classe, e/o attività supplementare che consiste nell'aiutare il collaboratore scolastico nelle attività di pulizia dei locali scolastici anche dopo il termine delle lezioni. |
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Perpretare furti di oggetti personali a compagni, docenti, o del “patrimonio” scolastico |
Sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai 15 giorni: è adottata dal Consiglio di Classe, e/o attività supplementare che consiste nell'aiutare il collaboratore scolastico nelle attività di pulizia dei locali scolastici anche dopo il termine delle lezioni. |
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Offendere con parole, gesti o azioni il personale scolastico o i compagni. |
Annotazione disciplinare (nota), apposta sul registro di classe: è adottata dal docente. |
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Allontanarsi arbitrariamente da scuola eludendo la sorveglianza. |
Sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai 15 giorni: è adottata dal Consiglio di Classe. |
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Aggredire, usare violenza nei confronti dei compagni ( con aggravante nel caso di coinvolgimento dei diversamente abili ), e del personale scolastico.
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Sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai 15 giorni: è adottata dal Consiglio di Classe. Nei casi ritenuti gravi è possibile la sospensione dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni, ( adottata dal Consiglio d'Istituto).* |
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Commettere fatti gravi che turbino il regolare andamento della classe e/o della scuola. |
sospensione dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni: è adottata dal Consiglio d'Istituto. Nei casi ritenuti gravi è possibile l'Allontanamento dello studente fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 – comma 9 bis). |
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Commettere reati di particolare gravità, e/o nel caso vi sia pericolo per l'incolumità di altre persone (devono ricorrere situazioni di recidiva e non esperibili interventi per un reinserimento responsabile). |
Allontanamento dello studente fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 – comma 9 bis). Oppure: Esclusione dallo scrutinio finale : adottato dal Consiglio d'Istituto ( la cui seduta è da ritenersi valida, se presente la metà più uno dei componenti dell'organismo collegiale). |
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* Come chiarito nella direttiva n. 16/07, il divieto generale di disporre un allontanamento superiore a 15 giorni, posto dall'art. 4, comma 7 del d.p.r. n. 249/1998, può essere derogato quando si sia in presenza di fatti di rilevanza penale, o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone (comma 9 dello stesso decreto). In queste due situazioni la durata della sanzione “è commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo”. |
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Nota n°1: il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento - apprendimento, del resto, opera anche nei confronti del personale docente e A.T.A (cfr. Circolare n. 362 del 25 agosto 1998), in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare all'interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti. |
NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE A RITARDI E ASSENZE
Gli studenti entrano in classe alle 08,10 prelevati dall'insegnante di turno dopo il suono della campanella.
Gli studenti sono tenuti ad aspettare l'arrivo del docente negli appositi spazi del cortile destinati a questo scopo. La Scuola non si assume alcuna responsabilità relativa al comportamento degli alunni prima del suono della campanella.
Lo studente ritardatario nella prima ora (a discrezione del docente), è tenuto a giustificare il ritardo il giorno seguente.
Lo studente che entra alla seconda ora dovrà giustificare immediatamente il suo ritardo.
Qualora l'alunno risulti sprovvisto della giustifica avrà (a discrezione del docente) un'ammonizione scritta sul registro di classe. Al raggiungimento della terza ammonizione è automatica la nota individuale.
Nel rispettare queste indicazioni, i docenti non sono tenuti ad avvisare la presidenza.
Gli studenti in caso di palese necessità posso uscire anticipatamente dalla scuola se prelevati da un genitore ( o parente stretto maggiorenne) munito di documento di riconoscimento.
comma 2) provvedimenti disciplinari: interventi educativi e sanzioni.
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sul profitto.
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare, ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno ( la riparazione non estingue la mancanza DPR, Art. 4, comma 5) e all'acquisizione di norme di comportamento adeguate.
Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno.
comma 3) interventi educativi.
Gli interventi educativi, graduati e applicati a discrezione dell'insegnante e/o dal Dirigente, in base alla gravità e/o alla frequenza delle mancanze, sono:
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ammonizione privata o in classe
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annotazione scritta sul registro di classe (nota). Dopo la terza nota (individuale o collettiva) scatta la sospensione dalle lezioni per un giorno.
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comunicazione scritta dei docenti coordinatori alla famiglia
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ammonizione del Dirigente;
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comunicazione scritta del Dirigente Scolastico alla famiglia
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convocazione dei genitori ad un colloquio con il Dirigente Scolastico, alla presenza del team- docenti.
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sospensione dalle lezioni per massimo 15 giorni (Art.4. Comma 9).
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sospensione dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni (Art. 4 – Comma 9).
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allontanamento dello studente fino al termine dell'anno scolastico (Art.4- Comma 9bis).
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esclusione dallo scrutinio finale (Art. 4 Comma 9bis e 9ter dello statuto).
comma 4) interventi educativi mirati.
Vengono inoltre attuati dal docente di classe i seguenti interventi educativi mirati:
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assegnazione di un'esercitazione di rinforzo da eseguirsi a casa inerente l'attività svolta in classe, (per mancanza disciplinare), seguita da comunicazione scritta alla famiglia.
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sequestro temporaneo di materiale non pertinente o pericoloso, da riconsegnare all'esercente la patria potestà non appena possibile.
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ripristino della situazione antecedente la mancanza, con riparazione e/o ristorno del danno arrecato.
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invito alla riconciliazione e al ristabilimento di rapporti interpersonali compromessi, mediante la presentazione di scuse al personale scolastico o a compagni offesi.
comma 5) sanzioni disciplinari.
Il tipo e l'entità delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri:
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Intenzionalità del comportamento, negligenza, imprudenza;
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Rilevanza dei doveri violati;
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Grado del danno o del pericolo causato;
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Sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento dello studente nel corso dei dodici mesi precedenti all'infrazione;
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Concorso nell'infrazione disciplinare di più studenti in accordo tra di loro.
Sono comminate le seguenti sanzioni su proposta del singolo docente
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sospensione da attività complementari, compreso uno o più viaggi di istruzione disposta dai Consigli di classe a sola componente docente (dopo ammonizioni orali e comunicazioni scritte).
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sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica autonome o accessorie al provvedimento di sospensione dalla frequenza, che tendono al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale a vantaggio della comunità scolastica e che sono così individuate:
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attività di volontariato;
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attività di pulizia dei locali scolastici;
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attività di riordino di materiale;
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attività di ricerca, di elaborazione e di studio su tematiche di rilevanza sociale o culturale.
c) allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico ,( che comporti o meno l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale ), disposto a maggioranza semplice, nei casi gravissimi di reati consumati contro la dignità e l'integrità della persona, tali da determinare seria apprensione a livello sociale o in caso di recidiva per fatti analoghi,( nel caso non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità, durante l'anno scolastico). n.b . occorre evitare che l'applicazione di questa sanzione determini il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico, prestando attenzione (verificare) che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per effetto delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio .
La sanzione di cui alla lettera c) del presente comma, è deliberata dal Consiglio di Istituto,( a seconda della natura della sanzione da infliggere, nelle riunioni ordinarie, valide con la presenza di almeno i 2/3 dei componenti) o, se necessario per motivi di urgenza, in riunioni appositamente convocate su proposta scritta di uno o più docenti. I docenti che intendono proporre le sanzioni, relazioneranno su fatti e comportamenti che hanno motivato la convocazione dell'organismo collegiale.
Verrà preventivamente ascoltato dal Dirigente o dal Consiglio di classe o di Istituto lo studente perché presenti le sue giustificazioni.
Il Consiglio, udita la relazione di uno o più docenti, sentito il Dirigente Scolastico o lo studente circa le giustificazioni presentate , andrà a deliberare nel merito. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
Le sanzioni disciplinari sono immediatamente esecutive, anche in pendenza del procedimento di impugnazione davanti all'Organo di garanzia dell'Istituto.
Le sanzioni di norma vanno inserite nel fascicolo personale dell'alunno.
comma 5) bis . procedimento.
Il docente che rilevi nello studente un comportamento censurabile con sanzioni di allontanamento, deve annotarlo sinteticamente sul registro di classe e relazionare nel merito per iscritto al Dirigente.
Il Dirigente convoca lo studente per ascoltarne le giustificazioni, redigendo processo verbale sulle dichiarazioni rilasciate. Quindi contesta subito l'addebito allo studente, notificando la contestazione alla famiglia, che ha facoltà di essere ascoltata nel giorno di convocazione del Consiglio. Il Consiglio, esaminata la documentazione, decide l'eventuale sanzione e la contestuale notifica alla famiglia, la quale può tempestivamente fare ricorso presso il preposto Organo di Garanzia.
La sanzione comminata è immediatamente esecutiva nonostante opposizione.
Il procedimento non si interrompe con il trasferimento presso altra scuola.
comma 6) organo di Garanzia
L'organo di garanzia è così costituito:
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Dirigente Scolastico, in qualità di presidente dell'Organo.
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Due docenti designati dal Consiglio di Istituto
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Due genitori eletti a scrutinio segreto dai rappresentanti dei Consigli di Classe, riuniti dal Dirigente in seduta collegiale.
Ove i genitori membri dell'Organo di garanzia siano parte interessata nel contraddittorio, accertata l'incompatibilità, il Dirigente Scolastico provvede alla surroga nominando il primo dei non eletti.
L'Organo di Garanzia delibera a maggioranza semplice dei membri effettivamente presenti (escluso il computo degli astenuti ). In caso di parità, prevale il voto del presidente
L'Organo di Garanzia rimane in carica per due anni.
comma 7) impugnazioni
Avverso l'irrogazione delle sanzioni che comportino l'allontanamento dalle lezioni è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla notifica ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola che dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.
Avverso il provvedimento confermativo della sanzione è ammesso ricorso innanzi all'Organo di Garanzia Regionale entro 15 giorni dalla decisione dell'Organo di garanzia interno alla scuola o dallo scadere del termine di decisione ad esso attribuito.
comma 8) patto di corresponsabilità educativa.
Individuate le priorità educative, si costruisce un patto fra scuola e famiglia, un'alleanza educativa che concorda su diritti e doveri di tutti i soggetti coinvolti nel processo formativo, nel rispetto di ruoli e funzioni che non possono confondersi o surrogarsi in nessun modo.
Il Dirigente elabora una bozza di patto che sottopone all'attenzione del Consiglio di istituto per la sua discussione, elaborazione ed approvazione.
In appositi incontri con i genitori, in via transitoria all'inizio dell'anno scolastico e a regime all'atto dell'iscrizione, verrà presentata,discussa, approvata e firmata la proposta di patto di corresponsabilità.
Le parti si impegnano al rispetto del patto e ad una sua periodica verifica.
Con questo strumento le famiglie, nell'ambito di una definizione più dettagliata e condivisa dei “diritti e doveri” dei genitori verso la scuola si assumono l'impegno di rispondere direttamente dell'operato dei propri figli nel caso in cui, ad esempio, gli stessi arrechino danni ad altre persone o alle strutture scolastiche o, più in generale, violino i doveri sanciti dal regolamento di istituto e subiscano, di conseguenza, l'applicazione di una sanzione anche di carattere pecuniario
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI
Decisione di sosta (non ammissione alla classe successiva)
Si sottolinea, nell’ambito di un positivo rapporto tra la scuola e la famiglia, le ragioni che possono determinare nel nostro Istituto la decisione di non ammissione alla classe successiva.
Nel caso che alla fine dell’anno scolastico permanga comunque per l’alunno una situazione di grave difficoltà e di generale fragilità sul piano delle conoscenze di base, delle abilità di studio, della autonomia nel lavoro scolastico, la Equipe docente può ritenere utile e necessario per l’alunno ripetere la classe, per ripercorrere, in condizioni migliori e più distese, una fase importante del percorso scolastico al fine di rendere la preparazione e la maturazione personale più adeguate alla sua persona.
Ciò consentirà un futuro scolastico meno negativo e più formativo, anche al fine di permettere all’alunno una crescita scolastica e personale più serena e sicura.
Di queste particolari situazioni le famiglie sono sempre state informate durante l’anno, con le comunicazioni ed i colloqui scuola - famiglia, nonché con le schede quadrimestrali o anche con colloqui personali.
A volte sono i genitori stessi che chiedono questa scelta alla scuola per dare, con un anno in più, maggiori opportunità positive al proprio figlio.
Altre volte i genitori si oppongono a questa scelta per timore del giudizio degli altri o della frustrazione vissuta dal figlio.
La scuola non vuole mai “bocciare” la persona dell’alunno, non vuole “punire” l’alunno, non vuole “selezionare chi non è all’altezza”.
In realtà quando la scuola decide la sosta, lo fa sulla base delle gravi difficoltà evidenziate e nella fiducia che l’alunno, famiglia e scuola abbiano le risorse per migliorare tutta la situazione scolastica e personale dell’alunno, in una condizione di tempo più lungo e di possibilità di apprendimento e di maturazione più favorevoli ed adeguate alle sue necessità.
Per tali ragioni, scuola e famiglia devono dare un messaggio positivo e condiviso che sostenga l’alunno in questa fase, lo incoraggi a realizzare nuovi percorsi per nuovi traguardi, e sia di rispetto per la sua persona e le sue possibilità di crescita sul piano personale e scolastico.
In questo modo la scuola cerca anche di evitare all’alunno le continue frustrazioni scolastiche e di realizzare per lui migliori occasioni di “successo scolastico” con un percorso più personalizzato.
E’ indispensabile che la famiglia consideri attentamente queste riflessioni prima di prendere posizioni che colpevolizzino la scuola o la persona dell’alunno: in entrambi i casi si dà al ragazzo una maggiore difficoltà psicologica ed un disorientamento ulteriore circa la propria possibilità di miglioramento e di positivo utilizzo della opportunità di recupero scolastico e di crescita personale.
Si chiede una particolare attenzione ai genitori che vedono i propri figli in situazioni di difficoltà, scolastiche o anche personali. C’è una responsabilità genitoriale che comporta di non essere indifferenti rispetto alle situazioni problematiche di bambini e ragazzi.
Scuola "A. MANZONI" Barletta