VALUTAZIONE

La qualità dell'Offerta Formativa, alla luce di un percorso normativo che passa attraverso il Regolamento dell'autonomia scolastica e la Riforma Moratti, si concretizza in una valutazione che sposta la centratura dalle discipline alla persona, dalle conoscenze alle competenze, per consentire a ciascuno di esprimere, anche a livello scolastico, il massimo individualmente possibile.

L’avvio della riforma del primo ciclo d’istruzione comporta anche l’attivazione di nuovi profili del sistema di valutazione, le cui premesse si configurano nel passaggio dalla scuola dei programmi alla scuola dei Piani di studio personalizzati.

Tenuto conto che la scuola secondaria di I grado è scuola dell’obbligo si impone il carattere formativo della valutazione che deve analizzare e riflettere la formazione globale della personalità dell’alunno.

Gli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, relativi rispettivamente, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I grado, dispongono che siano affidate alla competenza dei:

 

    Docenti dell'equipe pedagogica (docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio)    
                       
                       
La valutazione, periodica e annuale degli apprendimenti e comportamenti degli alunni   La valutazione dei periodi biennali ai fini del passaggio al periodo successivo     Eventuale non ammissione alla classe successiva all’interno del periodo biennale   La certificazione delle competenze acquisite dall’alunno
                       
                       
    L’accertamento della validità dell’anno scolastico per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado, in relazione al numero delle frequenze delle attività didattiche ( non inferiore a ¾ del monte ore annuo personalizzato)    

Per singoli casi eccezionali i docenti possono validare l’anno scolastico anche in deroga al limite di assenze (C.M. n.85 del 3/12/2004).

  VALUTAZIONE PERIODICA ANNUALE  
           
           
GLI APPRENDIMENTI     IL COMPORTAMENTO DELL'ALUNNO
Riguardano i livelli raggiunti dagli allievi nelle conoscenze/abilità individuate negli obiettivi formativi formulati dai docenti per le diverse unità di apprendimento realizzate, e desunti, attraverso l'autonoma mediazione didattica dell'equipe dei docenti, delle indicazioni nazionali     Viene considerato in ordine al grado di interesse e alle modalità di partecipazione alla comunità educativa della classe e della scuola, all'impegno e alla capacità di relazione con gli altri. ecc...

L’eventuale non ammissione di un alunno deve essere presa in esame solo nel caso in cui è funzionale e utile al suo successo formativo, ciò  deve risultare utile al recupero del debito formativo un supplemento di tempo non inferiore ad un anno scolastico.

I docenti possono, in via eccezionale, non ammettere l’alunno alla classe successiva ( art. 8 e 11 D.L. n. 59/2004) in presenza di particolare situazioni di criticità di rilevanza tale da compromettere gravemente il processo di apprendimento in atto, prefigurando oggettivamente l’impossibilità di conseguire gli obiettivi formativi previsti.

CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

L’alunno non viene ammesso alla classe successiva se tale decisione è adottata a maggioranza ( ¾ ) dai docenti del Consiglio di classe.
Si precisa che la gravità della situazione scolastica e personale di un alunno e la prospettiva di una sua ripetenza devono essere desumibili:

  • dal registro dei verbali del Consiglio di classe almeno per quanto riguarda le riunioni del secondo quadrimestre;
  • dalla documentazione delle strategie di recupero dimostrabili (rinforzo motivazionale, semplificazione dei contenuti, dilatazione dei tempi di apprendimento, modificazione dei percorsi didattici, prove di verifica differenziate).

I docenti informano la famiglia della situazione di gravità almeno durante il secondo quadrimestre attraverso convocazioni e/o l’invio di una o più comunicazioni al loro recapito.
Dopo lo scrutinio finale e la decisione di non ammissione alla classe successiva il Coordinatore e il Segretario del Consiglio di classe devono convocare la famiglia e comunicare la decisione.

VALUTAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Ai sensi dell'art. commi 1 e 2 della legge quadro 104/92 e del Testo Unico della scuola 1994 art. 318, la valutazione degli alunni in situazione di handicap viene effettuata sulla base del Piano Educativo Individualizzato e deve riguardare i progressi realizzati rispetto ai livelli iniziali di apprendimento sulla base di un percorso didattico educativo raccordato e predisposto ad ogni inizio di anno scolastico, da Scuola - Famiglia - Unità Multidisciplinare Asl. Conseguentemente, in presenza di progressi accertati, anche se non riconducibili ai livelli minimi standard utili al conseguimento della licenza media, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 215/87 viene rilasciato normale diploma di licenza, anche ai soggetti in situazione di gravità. Risultando il P.E.I. un documento di sintesi prospettica di tre progetti coordinati (didattico, riabilitativo e di socializzazione) bisogna considerare il processo di valutazione come un iter sempre raccordato tra Scuola – Famiglia e Asl.

La prospettiva di una ripetenza deve essere elaborata e proposta solo se utile ai fini della maturazione e della crescita globale dell'alunno e non può essere addebitata all'incapacità prestazionale dello stesso.

Come per gli alunni normodotati, in riferimento alla C.M. n. 85 prot. N. 17005 del 03/12/2004 la prospettiva della ripetenza deve essere desumibile dal registro dei verbali del C.d.c., almeno per quanto riguarda le riunioni del secondo quadrimestre e deve essere concordata con l'Unità Multidisciplinare e la famiglia. Può essere consentita una terza ripetenza in singole classi previa delibera del Collegio dei docenti.

In caso di handicap motorio e/o sensoriale la valutazione farà riferimento ai programmi ministeriali, anche se potrà contemplare una sostituzione parziale o una modifica degli obiettivi e dei contenuti comuni della classe, e si avvarrà, comunque dell'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti al fine di promuovere l'apprendimento e di accertarne il livello non evidenziabile diversamente.

L'ipotesi di una o più ripetenze sarà sottoposta alla stessa riflessione e alla stessa procedura definite, a norma di legge, per i portatori di handicap psicofisico.

 

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